La direttiva europea contro la plastica approvata dal Parlamento Europeo si compone di diciannove punti per un ambiente più sano
Sugli scaffali del supermercato e non solo, spesso anche dove non necessario o in maniera esagerata: l’utilizzo della plastica è diventato esagerato. A farne le spese è l’ambiente e la salute degli esseri viventi, compresa la nostra. L’emergenza dell’inquinamento da plastiche è stato lanciato anni fa, è stato raccolto dalle associazioni ambientaliste. Ora anche la politica si sta muovendo verso la riduzione dell’utilizzo della plastica.
In questi giorni sta facendo discutere la così detta “plastic tax” prevista dal Governo Italiano, guidato da Giuseppe Conte (e di questo parleremo in un altro articolo) e, a marzo 2019, il Parlamento Europeo ha approvato la messa al bando di alcuni prodotti plastici monouso.



La direttiva europea
Per ridurre l’inquinamento causato dalle plastiche, il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva avente per tema – per l’appunto – “la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”. La proposta, dopo aver analizzato in maniera scientifica e sociale il contesto, presenta degli articoli volti a dare delle linee guida che, poi, ogni singolo Stato membro dovrebbe mettere in pratica.
Uno tra gli aspetti interessanti che emergono con la direttiva è che questa si concentra su un più efficace impiego delle risorse e su una economia della plastica complessivamente più efficace e circolare, dotata di migliori prestazioni economiche ed ambientali. Insomma, con questa iniziativa “vincono tutti”, e si va in direzione di una economia circolare. Questa rientra tra le dieci priorità della Commissione che era presieduta da Juncker. In quest’ottica vengono coinvolti occupazione, crescita ed investimenti.



Gli articoli
Nella direttiva sono descritti diciannove articoli, di cui di seguito facciamo una sintesi:
Articolo 1. Obiettivi: prevenire e ridurre l’impatto di alcuni prodotti di plastica monouso e degli attrezzi da pesca contenenti plastica sull’ambiente e sulla salute umana, oltre al fatto di promuovere la transizione verso un’economia circolare attenta all’ambiente;
Articolo 2. Ambito di applicazione: vengono definiti i prodotti a cui si applica la direttiva;
Articolo 3. Definizioni: presenta le definizioni di prodotti di plastica, di attrezzi da pesca e di produttore, al fine di istituire misure di riduzione del consumo, delle responsabilità e dei requisiti dei prodotti;
Articolo 4. Riduzioni del consumo: gli Stati membri si impegnano a ridurre notevolmente il consumo di contenitori, tazze ed altri prodotti di plastica monouso entro sei anni dopo il termine ultimo per il reperimento della direttiva. Tra le misure sono annoverati obiettivi nazionali volti ad assicurare alla messa a disposizione di valide riutilizzabili ai prodotti messi al bando (le misure variano in base all’impatto ambientale);



Articolo 5. Restrizioni all’immissione sul mercato: vengono stabilite le restrizioni all’immissioni in commercio di alcuni prodotti di plastica monouso, se questi hanno delle alternative sostenibili;
Articolo 6. Requisiti dei prodotti: coperchi e tappi con un’alta percentuale di plastica possono essere immessi sul mercato solo se sono attaccati al loro contenitore in modo che sia più difficile la loro dispersione in ambiente;
Articolo 7. Requisiti di marcatura: i prodotti di plastica monouso che possono essere immessi sul mercato devono arrecare una marcatura in caratteri grandi contenente una o più informazioni riguardanti: le corrette modalità di smaltimento, l’incidenza negativa del prodotto abbandonato in ambiente o il suo smaltimento improprio e la presenza di plastica contenuta nel prodotto;
Articolo 8. Responsabilità estesa del produttore: gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità del produttore siano estesi per tutti i prodotti di plastica monouso. Questo sono presenti nell’allegato E e sono prodotti immessi sul mercato dell’Unione Europea. Inoltre, i produttori di queste plastiche monouso contribuiscono economicamente allo smaltimento, al trasporto per la rimozione dei rifiuti e alla sensibilizzazione di tali prodotti (anche per gli attrezzi da pesca contenenti plastica);



Articolo 9. Raccolta differenziata: gli Stati membri, entro il 2025, devono adottare le misure necessarie per effettuare una corretta raccolta differenziata per una quantità pari al 90% dei rifiuti. Gli Stati possono anche istituire sistemi di cauzione e rimborso o stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore;
Articolo 10. Misure di sensibilizzazione: devono essere messe in pratica misure di sensibilizzazione e comunicazione ai consumatori, in merito ai prodotti di plastica monouso, anche agli attrezzi da pesca contenenti plastica;
Articolo 11. Coordinamento delle misure: le iniziative adottate dagli Stati membri devono essere coerenti e coordinate con le altre norme;
Articolo 12. Accesso alla giustizia: attua la convenzione di Aarhus in relazione alla giustizia ed è in linea con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. I cittadini e le ONG hanno la possibilità di chiedere l’impugnazione delle decisioni prese dagli Stati membri;



Articolo 13. Informazioni relative al monitoraggio dell’attuazione: deve essere istituito un set di dati per permettere il monitoraggio degli obiettivi prefissati e fare successive valutazioni della direttiva;
Articolo 14. Sanzioni: decise dai singoli Stati. Devono essere proporzionate e dissuasive.
Articolo 15. Valutazione e riesame: istituisce il quadro per le future valutazioni della direttiva. Tuttavia, la prima valutazione è prevista dopo sei anni;
Articolo 16. Procedura di comitato: la Commissione è assistita da un comitato;
Articolo 17. Recepimento: gli Stati membri devono mettere in atto le norme per conformarsi alla direttiva entro due anni dall’entrata in vigore della suddetta e devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni attuate;
Articolo 18. Entrata in vigore: la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea;
Articolo 19. Destinatari: gli Stati membri.
Fonti:



Divulgatore, dottore in Scienze dell’Ambiente e della Natura, guida naturalistica ed escursionistica del Parco del Ticino e chissà cos’altro ancora. La passione per le meraviglie dell’ambiente mi hanno condotto a descrivere, narrare e salvaguardare ciò che ci circonda.
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